venerdì 3 febbraio 2017

Statuto

STATUTO

Denominazione - Sede – Scopo

Art. 1
E’ costituita una libera Associazione culturale, che assume la denominazione di “Società Triestina di Cultura - Maria Theresia”.

Art. 2
L’Associazione ha come emblema l’alabarda su scudo.

Art. 3
L’Associazione ha sede in Trieste.

Art. 4
L’Associazione si propone come attività lo studio, la ricerca, la valorizzazione storica, culturale ed economica di Trieste e dei territori ad essa collegati, nel pieno rispetto di tutte le loro componenti etniche e linguistiche.

Art. 5
L’Associazione è apartitica.


Patrimonio ed Esercizi Sociali

Art. 6
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da manifestazioni o da partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 7
L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.


Soci

Art. 8
Sono soci le persone maggiori di 14 (quattordici) anni o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 9
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, morosità o indegnità.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà stabilita dall’Assemblea.
Amministrazione

Art. 10
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, eletti dall’Assemblea e che restano in carica per un anno.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e può nominare anche un Vice Presidente ed un Segretario.

Art. 12
Il Presidente, od in sua assenza, se nominato, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Assemblee

Art. 13
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, mediante comunicazione scritta, inviata a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato dall’adunanza.
L’Assemblea viene inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.

Art. 14
Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile.

Art. 15
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l’approvazione di bilanci e per deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri.

Collegio dei Revisori

Art. 16
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall’Assemblea dei soci.
I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e potranno a tal fine procedere ad ispezioni ed a controlli.

Scioglimento

Art. 17
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.



Registrato in Trieste presso lo Studio del notaio dott. Giulio Flora Marzo 1981

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